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Scuola dell'infanzia "Don Giuseppe Fracasso"Scuola dell'infanzia "Don Giuseppe Fracasso"
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STATUTO

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI GENITORI

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

TITOLO I: IDENTITA’ E FINALITA’ DELLA SCUOLA

Art. 1 — E’ costituita e ha sede legale in Lugagnano di Sona, Via Don Giuseppe Fracasso 16, l’Associazione dei genitori per la gestione della scuola dell’infanzia denominata “Scuola Materna Don Giuseppe Fracasso”, P.Iva: 01545820233 e Cod.Fisc.:80008500235, riconosciuta come paritaria ai sensi della Legge n. 62 del 10 marzo 2000, dalla data del Decreto ministeriale n. 488 del 27/02/2001.

Art. 2 — La scuola è espressione della comunità parrocchiale e territoriale, soddisfa una significativa richiesta sociale ed educativa che coinvolge promotori, educatori, genitori, collaboratori e sostenitori in una responsabile e sinergica azione comunitaria.

La scuola ha quindi lo scopo di garantire ai bambini il diritto a un’educazione che favorisca lo sviluppo delle potenzialità affettive, sociali, cognitive, morali e religiose, ispirandosi alla concezione cristiana del Concilio Vaticano II (Gravissimum Educationis) e agli orientamenti pastorali della C.E.I., in particolare alla nota pastorale del 31 luglio 2014 titolata: “La scuola cattolica: risorsa educativa della chiesa locale per la società” e agli orientamenti del MIUR.

Art. 3 – Saranno ammessi alla scuola tutti i bambini nell’età prevista dalle leggi vigenti, in conformità agli spazi minimi per bambino richiesti dalla normativa vigente ed in base al numero di sezioni attivate nell’anno scolastico.

Art. 4 — Saranno altresì accolti quei bambini per i quali si richiede una specifica assistenza pedagogica, secondo le previsioni della L. 62/2000 e successive modifiche.

Viene richiesta ai genitori dei bambini frequentanti la documentazione delle vaccinazioni prescritte dalle leggi vigenti. Per i bambini non vaccinati si rinvia alle disposizioni normative in vigore.

Art. 5 — Nella scuola è vietata ogni disparità di trattamento tra i bambini, fatte salve le prescrizioni di ordine medico—sanitario-alimentare;

Art. 6 — La forma giuridica assunta è quella di associazione regolata dall’art. 14 e seguenti del Codice Civile.

Art. 7 — La scuola non persegue scopo di lucro. La scuola trae il proprio sostentamento dai contributi delle famiglie dei bambini frequentanti, dai contributi dello Stato, della Regione, del Comune e da eventuali offerte e comunque da ogni eventuale provento, ivi compresi oblazioni e/o lasciti.

L’esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita dell’associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’associazione ha come patrimonio un fondo di dotazione iniziale costituito da un deposito di Euro 20.000,00 (Euro Ventimila/00) di cui una parte pari a Euro 10.000,00 (Euro Diecimila/00) destinata a costituire il “fondo patrimoniale di garanzia” indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurano un rapporto con l’associazione.

Art. 8 — Un contratto di comodato gratuito viene stipulato tra la Parrocchia di Lugagnano e l’associazione per l’utilizzo dell’immobile nel quale ha sede la scuola dell’Infanzia.

Art. 9 – La durata dell’associazione è fissata al 31 dicembre 2050.

TITOLO II: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 10 – Sono organi dell’associazione: l’Assemblea, il Comitato di gestione, il Presidente.

ASSEMBLEA

Art. 11 — l’Assemblea è costituita:

  1. a) dai genitori dei bambini iscritti alla scuola, o da chi ne fa le veci, nella misura di un voto per ogni bambino iscritto;
  2. b) dai membri del Comitato di gestione;

Art. 12 – La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per comportamento contrario ai principi ispiratori e pedagogici della scuola. Essa verrà deliberata dall’Assemblea. La qualità di associato deve risultare da un Registro tenuto a cura del Comitato dl gestione; sostituto del Registro può essere l’insieme delle Schede di Iscrizione.

Art. 13 — L’Assemblea è convocata dal Comitato di gestione almeno una volta all’anno mediante comunicazione scritta o in formato elettronico contenente l’ordine del giorno e diretta a ciascun membro, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’Assemblea può essere convocata su richiesta firmata da almeno un terzo dei suoi membri.

L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede legale.

Art. 14 – L’Assemblea delibera:

  1. a) l’approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno e il rendiconto finanziario.
  2. b) gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione a norma di questo Statuto e delle finalità della scuola fissate dall’art. 2;
  3. c) le nomine del Comitato di Gestione di sua competenza, una delle quali può essere scelta tra persone esterne all’Assemblea. Tali nomine avvengono per votazione segreta. Ogni votante potrà esprimere 2 (due) preferenze. Verrà stilata graduatoria in relazione al numero di voti; in caso di parità avrà la preferenza l’eventuale anzianità di carica quale membro nel Comitato di Gestione e, successivamente, l’ anzianità anagrafica.

Le candidature dovranno essere presentate almeno 2 (due) giorni prima della data della votazione.

  1. d) le modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto proposte dal Comitato di gestione;
  2. e) tutto quanto ad essa demandato per legge e per Statuto.

Art. 15 – Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i componenti della stessa. Gli associati possono farsi rappresentare da altri membri dell’Assemblea: non sono ammesse più di 3 (tre) deleghe per socio.

Art. 16 — L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di gestione; in sua mancanza dal Vice presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea chiama a presiedere uno dei membri eletti dal Comitato di gestione. Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario tra i membri dell’Assemblea stessa che dovrà redigere il verbale dell’adunanza.

In caso di votazioni il Presidente dell’Assemblea nomina n° 2 scrutatori tra i membri dell’Assemblea. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità di eventuali deleghe ed il diritto di intervenire all’Assemblea. Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, in caso di votazioni, dai due scrutatori scelti tra i membri dell’Assemblea.

Art. 17 — L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per deliberare le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti aventi diritto al voto.

COMITATO DI GESTIONE

Art. 18 — Il Comitato di gestione è composto dai seguenti membri eletti e, ove possibile, con adeguate competenze, tra le persone componenti l’Assemblea:

– n. 02 rappresentanti dell’Assemblea, se la scuola ha fino a tre sezioni; n. 03 se la scuola ha da quattro a cinque sezioni; n. 04 se la scuola ha sei sezioni e oltre; un membro può essere eletto anche al di fuori dei componenti dell’assemblea.

– n. 02 rappresentanti del Consiglio Pastorale Parrocchiale se la scuola ha fino a tre sezioni; n. 03 se la scuola ha da quattro a cinque sezioni; n. 04 se la scuola ha sei sezioni e oltre;

Sono membri di diritto:

– il Parroco pro tempore con la carica di Vice-presidente, avente anche delega di firma congiunta presso gli istituti bancari;

– la coordinatrice della scuola, la quale si asterrà dalle delibere riguardanti la sua persona e non potrà assumere la carica di Presidente;

– un rappresentante del Comune, se questo concorre annualmente alla gestione della scuola con adeguato contributo; non potrà assumere la carica di Presidente;

– la Superiora della comunità delle suore Comboniane senza diritto di voto.

Art. 19 – II Comitato di gestione si riunisce su convocazione del Presidente. Le riunioni ordinarie si tengono almeno una volta ogni due mesi. Si tengono riunioni straordinarie quando il Presidente le convoca spontaneamente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri. Le delibere del Comitato sono assunte, salvo diversa disposizione di legge, con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, purché sia presente almeno la metà degli aventi diritto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Non è consentita la presenza per delega.

Art. 20 — I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza interruzioni. Se durante il triennio viene a mancare per qualsiasi motivo uno dei membri eletti, il Comitato di gestione, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, chiedendo convalida alla prima Assemblea. Il nuovo eletto durerà in carica fino allo scadere del triennio.

Art. 21 — I componenti del Comitato di gestione che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Comitato stesso.

Art. 22 – In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-presidente; in assenza di quest’ultimo, ne fa le veci il consigliere più anziano di carica e successivamente di età.

Art. 23 – Spetta al Comitato di gestione;

  1. a) eleggere nel proprio seno il Presidente;
  2. b) eleggere nel proprio seno il Segretario, che redige i Verbali delle riunioni del Comitato stesso;
  3. c) eleggere il Revisore Unico;
  4. d) eleggere anche un Supervisore facente funzioni di controllo amministrativo, che potrà essere eletto anche tra persone esterne all’Assemblea, avente anche delega di firma congiunta presso gli istituti bancari dell’associazione;
  5. e) compilare i bilanci e il rendiconto finanziario da sottoporre al voto dell’Assemblea;
  6. f) proporre all’Assemblea le modifiche dello Statuto;
  7. g) provvedere alla gestione amministrativa;
  8. h) deliberare i regolamenti interni;
  9. i) deliberare le nomine del personale in relazione ad incarichi specifici;
  10. j) deliberare la stipula e la risoluzione dei contratti di lavoro;
  11. k) deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere;
  12. l) regolare in genere gli affari che interessano la scuola;
  13. m) Attribuire la delega di firma congiunta presso gli istituti bancari ad un terzo soggetto oltre a quelli previsti dallo Statuto: Presidente, Vice-Presidente e Supervisore;
  14. n) deliberare le convenzioni con altri enti;
  15. o) approvare il piano triennale dell’offerta formativa e i percorsi progettuali annuali, elaborati dal collegio docenti.
  16. p) Nominare specifiche commissioni di lavoro anche tra persone esterne alla scuola.

Art. 24 – E’ facoltà di ogni componente del Comitato di gestione visitare la scuola, senza disturbo dell’attività educativa, concordando la visita con la coordinatrice.

PRESIDENTE

Art. 25 – Spetta al Presidente:

  1. a) rappresentare la scuola e stare in giudizio per l’Associazione;
  2. b) proporre il Supervisore al Comitato di gestione, scelto anche al di fuori del Comitato di gestione;
  3. c) la delega di firma congiunta presso gli istituti bancari dell’Associazione;
  4. d) convocare le riunioni del Comitato di gestione;
  5. e) convocare e presiedere l’Assemblea;
  6. f) curare l’esecuzione delle delibere;
  7. g) stipulare e risolvere i contratti di lavoro, previa delibera del Comitato di gestione;
  8. h) stipulare i contratti e le convenzioni con altri enti, previa delibera dei Comitato di gestione;
  9. i) prendere, in caso di urgenza, i provvedimenti richiesti dalla necessità, chiedendone la ratifica quanto prima al Comitato di gestione;
  10. h) garantire l’applicazione del progetto triennale dell’offerta formativa.

TITOLO III: CONTROVERSIE E SCIOGLIMENTO ARBITRATO

Art. 26 – Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l’associazione ed i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di un unico arbitro da nominarsi dal Vescovo pro-tempore di Verona. Esso giudicherà “ex bono et aequo” senza formalità di procedura.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 27 – Lo scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, può essere deliberato dall’Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che provvederanno alla devoluzione del patrimonio ad altri soggetti che perseguano analoghe finalità nel territorio comunale ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

REVISORE UNICO

Art. 28 – L’Assemblea degli associati elegge un Revisore Contabile anche esterno, quale garante della corretta e trasparente azione amministrativa dell’Associazione. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Revisore esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali; esamina i bilanci annuali e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi. Partecipa, su invito del presidente, alle riunioni del Comitato di Gestione, senza diritto di voto.

L’attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Il revisore svolge la propria attività a titolo gratuito.

NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non disciplinato dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Lugagnano 21 marzo 2019.

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